Diritti

La legge italiana sul diritto d’autore (Legge 633/1941), le Convenzioni Internazionali e le Direttive dell’Unione Europea riconoscono ai Produttori Fonografici e agli Artisti, Interpreti ed Esecutori (AIE) il diritto a ricevere un equo compenso per la pubblica diffusione delle registrazioni discografiche da loro realizzate e/o interpretate. Sono i diritti connessi al diritto d’autore.

I compensi per i diritti connessi sono dovuti, principalmente, nelle seguenti forme di utilizzazione delle registrazioni musicali:

        • Utilizzazioni ai fini della comunicazione al pubblico [artt. 73 e 73-bis Legge nr. 633/41]:
          –  a mezzo di diffusione radiofonica
          –  a mezzo di diffusione televisiva
          –  nelle discoteche e locali similari
          –  nei pubblici esercizi
          –  più in generale, in qualsiasi altra pubblica utilizzazione
        • Diritto di utilizzazione economica dei video musicali, dei videoclips e delle basi di Playback [Artt. 72, 73 e 73-bis Legge nr. 633/41].
        • Diritto di messa a disposizione [art. 72 lettera d) e art. 80 lettera d) Legge nr 633/41]: è il diritto di autorizzare la messa a disposizione al pubblico del proprio repertorio, in modo tale che ciascuno possa accedervi dal luogo e in maniera scelta individualmente, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modalità. Ciò avviene principalmente in internet e in ogni altra simile piattaforma di distribuzione digitale.
        • Diritto di copia tecnica [art. 72 lettera a) Legge nr 633/41]: è il diritto di autorizzare la copia delle registrazioni ai fini della comunicazione al pubblico.
        • Diritto ai compensi per copia privata [art. 71-septies Legge nr 633/41]: si tratta dei compensi raccolti dalla SIAE a fronte della libera riproduzione su supporti vergini (es. cd, usb devices, ecc.)