Diritti
La legge italiana sul diritto d’autore (Legge 633/1941), le Convenzioni Internazionali e le Direttive dell’Unione Europea riconoscono ai Produttori Fonografici e agli Artisti, Interpreti ed Esecutori (AIE) il diritto a ricevere un equo compenso per la pubblica diffusione delle registrazioni discografiche da loro realizzate e/o interpretate. Sono i diritti connessi al diritto d’autore.
I compensi per i diritti connessi sono dovuti, principalmente, nelle seguenti forme di utilizzazione delle registrazioni musicali:
- Utilizzazioni ai fini della comunicazione al pubblico [artt. 73 e 73-bis Legge nr. 633/41]:
– a mezzo di diffusione radiofonica
– a mezzo di diffusione televisiva
– nelle discoteche e locali similari
– nei pubblici esercizi
– più in generale, in qualsiasi altra pubblica utilizzazione - Diritto di utilizzazione economica dei video musicali, dei videoclips e delle basi di Playback [Artt. 72, 73 e 73-bis Legge nr. 633/41].
- Diritto di messa a disposizione [art. 72 lettera d) e art. 80 lettera d) Legge nr 633/41]: è il diritto di autorizzare la messa a disposizione al pubblico del proprio repertorio, in modo tale che ciascuno possa accedervi dal luogo e in maniera scelta individualmente, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modalità. Ciò avviene principalmente in internet e in ogni altra simile piattaforma di distribuzione digitale.
- Diritto di copia tecnica [art. 72 lettera a) Legge nr 633/41]: è il diritto di autorizzare la copia delle registrazioni ai fini della comunicazione al pubblico.
- Diritto ai compensi per copia privata [art. 71-septies Legge nr 633/41]: si tratta dei compensi raccolti dalla SIAE a fronte della libera riproduzione su supporti vergini (es. cd, usb devices, ecc.)